L’art. 829, co. 1, n. 8, c.p.c. prevede espressamente, tra i casi di nullità per i quali è possibile impugnare il lodo, la contrarietà dello stesso ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato. Tale motivo di impugnazione del lodo è stato inserito nel catalogo delle possibili cause di nullità con la riforma apportata nel 1994 ed è stato oggetto di riforma ad opera del D. Lgs. 40/2006. In sostanza, l’art. 829, co. 1, n. 8 c.p.c. annovera tra i casi di nullità del lodo arbitrale, da farsi valere con impugnazione ordinaria del lodo, un caso che nel rito ordinario è annoverato tra le ipotesi di revocazione ordinaria della sentenza ai sensi dell’art. 395, n. 5, c.p.c. La precisazione è molto importante, in quanto la disciplina dell’arbitrato rituale non ammette, per il lodo, tutti i casi di revocazione che sono ammessi per le sentenze: in particolare, ai sensi dell’art. 831 c.p.c., è ammissibile soltanto la c.d. revocazione straordinaria del lodo. Il vizio della contrarietà ad altro precedente giudicato è, pertanto, recuperato sottoforma di impugnazione di secondo grado per nullità dall’art. 829 c.p.c. In queste brevi note ci si propone di disaminare succintamente tale ipotesi, soffermando l’attenzione su taluni casi problematici in quanto non espressamente contemplati dall’art. 829 c.p.c. e tentando, altresì, in particolare, di delineare una possibile soluzione con riferimento al caso in cui il lodo si ponga in contrasto con un precedente giudicato estero, al fine di tratteggiare la disciplina applicabile in difetto di una previsione espressa che regolamenti tale più specifica fattispecie.
Contrarietà del lodo ad un precedente giudicato, italiano ed estero
Locatelli, Francesca
2013-01-01
Abstract
L’art. 829, co. 1, n. 8, c.p.c. prevede espressamente, tra i casi di nullità per i quali è possibile impugnare il lodo, la contrarietà dello stesso ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato. Tale motivo di impugnazione del lodo è stato inserito nel catalogo delle possibili cause di nullità con la riforma apportata nel 1994 ed è stato oggetto di riforma ad opera del D. Lgs. 40/2006. In sostanza, l’art. 829, co. 1, n. 8 c.p.c. annovera tra i casi di nullità del lodo arbitrale, da farsi valere con impugnazione ordinaria del lodo, un caso che nel rito ordinario è annoverato tra le ipotesi di revocazione ordinaria della sentenza ai sensi dell’art. 395, n. 5, c.p.c. La precisazione è molto importante, in quanto la disciplina dell’arbitrato rituale non ammette, per il lodo, tutti i casi di revocazione che sono ammessi per le sentenze: in particolare, ai sensi dell’art. 831 c.p.c., è ammissibile soltanto la c.d. revocazione straordinaria del lodo. Il vizio della contrarietà ad altro precedente giudicato è, pertanto, recuperato sottoforma di impugnazione di secondo grado per nullità dall’art. 829 c.p.c. In queste brevi note ci si propone di disaminare succintamente tale ipotesi, soffermando l’attenzione su taluni casi problematici in quanto non espressamente contemplati dall’art. 829 c.p.c. e tentando, altresì, in particolare, di delineare una possibile soluzione con riferimento al caso in cui il lodo si ponga in contrasto con un precedente giudicato estero, al fine di tratteggiare la disciplina applicabile in difetto di una previsione espressa che regolamenti tale più specifica fattispecie.File | Dimensione del file | Formato | |
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