L’articolo analizza il problema della definizione giuridica della montagna nell’ordinamento italiano, mostrando come essa non coincida con un dato naturale, ma con una costruzione normativa da cui dipendono misure di favore, inclusioni ed esclusioni territoriali. Il fondamento costituzionale è individuato nell’art. 44, secondo comma, Cost., che impone provvedimenti a favore delle zone montane senza però definirle. Dopo aver ricostruito il modello originario della legge n. 991/1952, fondato su criteri altimetrici ed economico-agrari e su un elenco ufficiale dei comuni montani, l’autore evidenzia la successiva anomalia: l’abrogazione della base legislativa nel 1990, senza però eliminare l’uso pratico dell’elenco. La legge n. 131/2025 riporta il tema al centro, ma lo fa in modo diverso: non definisce direttamente i comuni montani, demandando al Governo, tramite DPCM, la fissazione dei criteri e degli elenchi. Ne deriva un sistema più flessibile ma anche più complesso, fondato su parametri geomorfologici per la classificazione generale e su ulteriori parametri socioeconomici per i comuni destinatari delle misure di sostegno. L’autore sottolinea i rischi di eccessiva discrezionalità governativa, di frammentazione degli elenchi e di incertezza per i comuni esclusi. La nuova disciplina ha il merito di superare una lunga inerzia normativa, ma lascia aperto il nodo centrale: se una materia così sensibile per l’attuazione dell’art. 44 Cost. possa essere affidata stabilmente a fonti governative anziché a una più solida definizione legislativa.
(2026). Definire la montagna. Profili costituzionali e primi problemi attuativi nella legge 131/2025 [journal article - articolo]. In QUESTE ISTITUZIONI. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/339125
Definire la montagna. Profili costituzionali e primi problemi attuativi nella legge 131/2025
Carrer, Matteo
2026-01-01
Abstract
L’articolo analizza il problema della definizione giuridica della montagna nell’ordinamento italiano, mostrando come essa non coincida con un dato naturale, ma con una costruzione normativa da cui dipendono misure di favore, inclusioni ed esclusioni territoriali. Il fondamento costituzionale è individuato nell’art. 44, secondo comma, Cost., che impone provvedimenti a favore delle zone montane senza però definirle. Dopo aver ricostruito il modello originario della legge n. 991/1952, fondato su criteri altimetrici ed economico-agrari e su un elenco ufficiale dei comuni montani, l’autore evidenzia la successiva anomalia: l’abrogazione della base legislativa nel 1990, senza però eliminare l’uso pratico dell’elenco. La legge n. 131/2025 riporta il tema al centro, ma lo fa in modo diverso: non definisce direttamente i comuni montani, demandando al Governo, tramite DPCM, la fissazione dei criteri e degli elenchi. Ne deriva un sistema più flessibile ma anche più complesso, fondato su parametri geomorfologici per la classificazione generale e su ulteriori parametri socioeconomici per i comuni destinatari delle misure di sostegno. L’autore sottolinea i rischi di eccessiva discrezionalità governativa, di frammentazione degli elenchi e di incertezza per i comuni esclusi. La nuova disciplina ha il merito di superare una lunga inerzia normativa, ma lascia aperto il nodo centrale: se una materia così sensibile per l’attuazione dell’art. 44 Cost. possa essere affidata stabilmente a fonti governative anziché a una più solida definizione legislativa.| File | Dimensione del file | Formato | |
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