Va salutata con favore la scelta di introdurre preclusioni nell’arbitrato, seppure nel solco del principio di previa conoscibilità richiamato dalla decisione in commento e volto ad evitare decadenze “a sopresa”, che merita quindi piena adesione e che, tuttavia, deve essere integrato da una sorta di clausola di salvaguardia: ossia la precisazione che il rito arbitrale può essere sì considerato pienamente compatibile anche con un sistema fondato su nette (e previamente note) preclusioni, ma solo a patto che sia sempre consentito alle parti di poter produrre documenti o formulare istanze la cui esigenza è sorta in epoca successiva al decorso dei termini perentori. Per converso, quale logico e necessario corollario, va enunciato anche che è sempre lo stesso principio del contraddittorio, declinato questa volta come necessità di evitare “effetti sorpresa” legati a tardive iniziative della controparte, ad imporre però agli arbitri di usare tale clausola di salvaguardia con grande parsimonia. Ed invero, rispetto del contraddittorio significa anche presidiare il corretto svolgimento del procedimento arbitrale e prevenire possibili abusi ad opera delle parti e non temere, se tali situazioni ricorrono, di usare rigore e ribadire le preclusioni ormai maturate, giusta anche il chiaro tenore della decisione in esame, che le sdogana completamente se utilizzate nel rispetto di alcune garanzie minime fondamentali.

Preclusioni nell’arbitrato nel rispetto del principio di previa conoscibilità contro le decadenze “a sorpresa”, ma con una clausola di salvaguardia e senza timore di usare rigore nei casi di abuso

LOCATELLI, Francesca
2016-01-01

Abstract

Va salutata con favore la scelta di introdurre preclusioni nell’arbitrato, seppure nel solco del principio di previa conoscibilità richiamato dalla decisione in commento e volto ad evitare decadenze “a sopresa”, che merita quindi piena adesione e che, tuttavia, deve essere integrato da una sorta di clausola di salvaguardia: ossia la precisazione che il rito arbitrale può essere sì considerato pienamente compatibile anche con un sistema fondato su nette (e previamente note) preclusioni, ma solo a patto che sia sempre consentito alle parti di poter produrre documenti o formulare istanze la cui esigenza è sorta in epoca successiva al decorso dei termini perentori. Per converso, quale logico e necessario corollario, va enunciato anche che è sempre lo stesso principio del contraddittorio, declinato questa volta come necessità di evitare “effetti sorpresa” legati a tardive iniziative della controparte, ad imporre però agli arbitri di usare tale clausola di salvaguardia con grande parsimonia. Ed invero, rispetto del contraddittorio significa anche presidiare il corretto svolgimento del procedimento arbitrale e prevenire possibili abusi ad opera delle parti e non temere, se tali situazioni ricorrono, di usare rigore e ribadire le preclusioni ormai maturate, giusta anche il chiaro tenore della decisione in esame, che le sdogana completamente se utilizzate nel rispetto di alcune garanzie minime fondamentali.
2016
Locatelli, Francesca
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