Si vuole considerare pacifico che al lavoratore che non fruisca delle ferie competa un'indennità sostituiva corrispondente all'ammontare della retribuzione del periodo feriale. Ci si interroga sulla origine e sulla natura del diritto all’indennità sostitutiva, data la stretta attinenza alla tutela della personalità e l’irrinunziabilità del diritto alle ferie. In dottrina era stato sostenuto che la stessa potesse non essere assoggettata ad imposizione in forza della sua presunta natura risarcitoria. In giurisprudenza al precedente orientamento a sostegno della natura risarcitoria, si è andato progressivamente sostituendo quello opposto, ora prevalente, per il quale “ non è inconferente per l’inclusione nel reddito tassabile di un determinato versamento del datore di lavoro, stabilire se abbia consistenza di retribuzione in senso proprio, ovvero d’indennità o di risarcimento del danno, e nemmeno accertare la sua obbligatorietà o meno rispetto ai doveri fissati dalla legge o dalla contrattazione collettiva, essendo sufficiente il carattere compensativo del versamento medesimo e la sua derivazione causale dal rapporto di lavoro, cioè l’indentificabilità di questo come fonte e titolo della sua effettuazione”. È pertanto da ritenersi superata l’impostazione originaria che escludeva l’indennità per ferie non godute da imposizione sia fiscale che contributiva dato il suo carattere risarcitorio di un danno emergente, per accogliere quell’orientamento che ne prescrive la tassabilità ex artt. 46-48 t.u.i.r.

Trattamento fiscale e contributivo della indennità per ferie non godute

SIGNORINI, Elena
2000-01-01

Abstract

Si vuole considerare pacifico che al lavoratore che non fruisca delle ferie competa un'indennità sostituiva corrispondente all'ammontare della retribuzione del periodo feriale. Ci si interroga sulla origine e sulla natura del diritto all’indennità sostitutiva, data la stretta attinenza alla tutela della personalità e l’irrinunziabilità del diritto alle ferie. In dottrina era stato sostenuto che la stessa potesse non essere assoggettata ad imposizione in forza della sua presunta natura risarcitoria. In giurisprudenza al precedente orientamento a sostegno della natura risarcitoria, si è andato progressivamente sostituendo quello opposto, ora prevalente, per il quale “ non è inconferente per l’inclusione nel reddito tassabile di un determinato versamento del datore di lavoro, stabilire se abbia consistenza di retribuzione in senso proprio, ovvero d’indennità o di risarcimento del danno, e nemmeno accertare la sua obbligatorietà o meno rispetto ai doveri fissati dalla legge o dalla contrattazione collettiva, essendo sufficiente il carattere compensativo del versamento medesimo e la sua derivazione causale dal rapporto di lavoro, cioè l’indentificabilità di questo come fonte e titolo della sua effettuazione”. È pertanto da ritenersi superata l’impostazione originaria che escludeva l’indennità per ferie non godute da imposizione sia fiscale che contributiva dato il suo carattere risarcitorio di un danno emergente, per accogliere quell’orientamento che ne prescrive la tassabilità ex artt. 46-48 t.u.i.r.
2000
Signorini, Elena
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