Allorquando un giudice identifichi tra i suoi amici, sulla sua pagina personale di un sito di social network, un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a lui, di modo che tutti coloro che accedano al suo profilo personale possano liberamente fruire dell’informazione, egli pone in essere una condotta deontologicamente scorretta e illegittima, in quanto idonea a far sorgere nei soggetti terzi dubbi ragionevoli circa la sua imparzialità nell’esercizio delle funzioni, a causa della plausibile esistenza di un rapporto privilegiato con un potenziale interlocutore portatore di interessi di parte nell’ambito dei procedimenti a lui devoluti.
(2010). L'amicizi tra giudice e avvocato nei social network [journal article - articolo]. In IL DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INFORMATICA. Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/98182
L'amicizi tra giudice e avvocato nei social network
SAMMARCO, Pieremilio
2010-01-01
Abstract
Allorquando un giudice identifichi tra i suoi amici, sulla sua pagina personale di un sito di social network, un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a lui, di modo che tutti coloro che accedano al suo profilo personale possano liberamente fruire dell’informazione, egli pone in essere una condotta deontologicamente scorretta e illegittima, in quanto idonea a far sorgere nei soggetti terzi dubbi ragionevoli circa la sua imparzialità nell’esercizio delle funzioni, a causa della plausibile esistenza di un rapporto privilegiato con un potenziale interlocutore portatore di interessi di parte nell’ambito dei procedimenti a lui devoluti.File | Dimensione del file | Formato | |
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