La decisione del Tribunale di Treviso mostra un profilo di interesse nella misura in cui ritiene che l’onere in capo al debitore per l’ipotesi di inadempimento, di provare l’esatto adempimento o l’impossibilità della prestazione ex art. 1218 c.c., si configura solo a condizione che il creditore abbia tempestivamente allegato, con precisione e completezza assertiva, che l’infortunio sia avvenuto per una qualche ragione attribuibile a responsabilità dell’insegnante.

(2012). Danno cagionato dall’alunno a se stesso: il problema del regime della prova . In DANNO E RESPONSABILITÀ. Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/120122

Danno cagionato dall’alunno a se stesso: il problema del regime della prova

Foglia, Massimo
2012-01-01

Abstract

La decisione del Tribunale di Treviso mostra un profilo di interesse nella misura in cui ritiene che l’onere in capo al debitore per l’ipotesi di inadempimento, di provare l’esatto adempimento o l’impossibilità della prestazione ex art. 1218 c.c., si configura solo a condizione che il creditore abbia tempestivamente allegato, con precisione e completezza assertiva, che l’infortunio sia avvenuto per una qualche ragione attribuibile a responsabilità dell’insegnante.
2012
Foglia, Massimo
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