L'A. rileva come il caso, oggetto della pronuncia in commento, prenda le mosse dalla domanda pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Berlin in relazione ad una controversia che vede opposti un'agenzia privata di collocamento e l'agenzia federale per l'impiego tedesca. In estrema sintesi, lo Stato tedesco, per il tramite dell'agenzia federale, si rifiuta di erogare un buono di collocamento all'agenzia privata per una prestazione di servizi resa al di fuori del proprio ambito territoriale e che comporterebbe, tra l'altro, il mancato versamento di contributi previdenziali in Germania a seguito del collocamento del lavoratore in un altro Stato membro. In primo luogo, la Corte sottolinea come il mancato riconoscimento del buono di collocamento sia suscettibile di ostacolare direttamente l'accesso dei lavoratori al mercato del lavoro negli altri Stati membri, in quanto è tale da dissuadere il lavoratore dal lasciare il proprio Paese per esercitare la libera circolazione ai sensi dell'art. 39 Trat. CE. In secondo luogo, la Corte ribadisce il contrasto con l'art. 49 Trat. CE, relativo alla libera prestazione dei servizi, della normativa tedesca secondo cui il corrispettivo del buono di collocamento viene versato dall'agenzia federale solo qualora la persona in cerca di lavoro sia assunta in un posto di lavoro per il quale vige il versamento obbligatorio di contributi previdenziali in territorio. Alla luce delle argomentazioni indicate, quindi, la normativa tedesca oggetto della domanda pregiudiziale risulta in contrasto con le norme del Trat. CE in materia tanto di libera circolazione dei lavoratori quanto di libera prestazione dei servizi, dal momento che il rifiuto dell'agenzia federale di versare il corrispettivo del buono di collocamento ostacola contemporaneamente l'una e l'altra libertà economica comunitaria.
(2007). A proposito di un intreccio (virtuoso) tra libera circolazione dei lavoratori e libera prestazione dei servizi . In ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO. Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/167439
A proposito di un intreccio (virtuoso) tra libera circolazione dei lavoratori e libera prestazione dei servizi
Imberti, Lucio
2007-01-01
Abstract
L'A. rileva come il caso, oggetto della pronuncia in commento, prenda le mosse dalla domanda pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Berlin in relazione ad una controversia che vede opposti un'agenzia privata di collocamento e l'agenzia federale per l'impiego tedesca. In estrema sintesi, lo Stato tedesco, per il tramite dell'agenzia federale, si rifiuta di erogare un buono di collocamento all'agenzia privata per una prestazione di servizi resa al di fuori del proprio ambito territoriale e che comporterebbe, tra l'altro, il mancato versamento di contributi previdenziali in Germania a seguito del collocamento del lavoratore in un altro Stato membro. In primo luogo, la Corte sottolinea come il mancato riconoscimento del buono di collocamento sia suscettibile di ostacolare direttamente l'accesso dei lavoratori al mercato del lavoro negli altri Stati membri, in quanto è tale da dissuadere il lavoratore dal lasciare il proprio Paese per esercitare la libera circolazione ai sensi dell'art. 39 Trat. CE. In secondo luogo, la Corte ribadisce il contrasto con l'art. 49 Trat. CE, relativo alla libera prestazione dei servizi, della normativa tedesca secondo cui il corrispettivo del buono di collocamento viene versato dall'agenzia federale solo qualora la persona in cerca di lavoro sia assunta in un posto di lavoro per il quale vige il versamento obbligatorio di contributi previdenziali in territorio. Alla luce delle argomentazioni indicate, quindi, la normativa tedesca oggetto della domanda pregiudiziale risulta in contrasto con le norme del Trat. CE in materia tanto di libera circolazione dei lavoratori quanto di libera prestazione dei servizi, dal momento che il rifiuto dell'agenzia federale di versare il corrispettivo del buono di collocamento ostacola contemporaneamente l'una e l'altra libertà economica comunitaria.File | Dimensione del file | Formato | |
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