The decision analysed provides some insights in the field of listed banks governance. First of all, it suggests a consideration in general terms on the meaning of the fairness principle pursuant to art. 2403 of the Italian Civil Code, where it states that it is aimed not only at protecting the interests of the shareholders, but also of the investors. In particular, it is a question of defining whether this principle could be traced back to the duty of care or whether it consists in a separate general clause. To this end, the content of the directors’ duty to arrange adequate set-ups has to be further identified, also explaining the relationship between the latter and the aforementioned fairness principle. The second issue addressed by the Supreme Court concerns the role assigned to the statutory auditors of listed banks in connection to their duty to verify the organisation of internal controls. The analysis moves from the relationship among the regulations governing this duty of surveillance, in order to understand whether the tasks entrusted to the board of statutory auditors change with the change of the company type. A further step regards the modalities for the exercise of control over the internal control system by the statutory auditors, who behave in different ways depending on whether the company is closed (or listed) or a bank, due to the existence of corporate control functions that are mandatory only in the last. Finally, the decision examines the issue of the board of statutory auditors’ responsibility in the event that they avail themselves of external collaboration: in particular, with regard to the choice of the controllers to entrust a third party with the task of supervising the set-ups adequacy

La decisione in commento offre vari spunti d’analisi in materia di governance di banche quotate. Essa suggerisce, innanzitutto, una riflessione in termini generali sul significato del principio di correttezza ex art. 2403 c.c., là dove afferma che esso sia volto non solo a tutela degli interessi degli azionisti, ma anche degli investitori. In particolare, si tratta di definire se tale principio possa essere ricondotto al dovere di diligenza o se si configuri quale clausola generale separata. A tale scopo si deve ulteriormente individuare il contenuto del dovere degli amministratori di predisporre assetti adeguati, chiarendo altresì il rapporto tra quest’ultimo e il menzionato principio di correttezza. Il secondo tema affrontato dalla Suprema Corte è quello relativo al ruolo affidato ai sindaci di società bancarie quotate in relazione al loro dovere di verifica dell’organizzazione dei controlli interni. L’analisi muove, pertanto, dal rapporto tra normative che disciplinano tale dovere di vigilanza, al fine di comprendere se i compiti affidati al collegio sindacale mutino al mutare della tipologia di società. Un ulteriore passaggio attiene alle modalità di esercizio del controllo da parte dei sindaci sul sistema dei controlli interni, che si atteggia in modalità differenti a seconda che si tratti di società chiusa (ovvero quotata) o invece di banca, a causa dell’esistenza delle funzioni aziendali di controllo che sono obbligatorie solo in quest’ultime. La sentenza, da ultimo, esamina il tema della responsabilità del collegio sindacale nel caso che questo si avvalga di collaborazioni esterne: in particolare, per quanto riguarda la scelta dell’organo di controllo di affidare a un terzo il proprio compito di vigilare sull’adeguatezza degli assetti.

(2020). I principi di corretta amministrazione e di adeguatezza dell'assetto organizzativo e i doveri di vigilanza dei sindaci di banche sul sistema dei controlli interni [journal article - articolo]. In BANCA BORSA TITOLI DI CREDITO. Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/185418

I principi di corretta amministrazione e di adeguatezza dell'assetto organizzativo e i doveri di vigilanza dei sindaci di banche sul sistema dei controlli interni

Ghilardi, Miriam
2020-01-01

Abstract

The decision analysed provides some insights in the field of listed banks governance. First of all, it suggests a consideration in general terms on the meaning of the fairness principle pursuant to art. 2403 of the Italian Civil Code, where it states that it is aimed not only at protecting the interests of the shareholders, but also of the investors. In particular, it is a question of defining whether this principle could be traced back to the duty of care or whether it consists in a separate general clause. To this end, the content of the directors’ duty to arrange adequate set-ups has to be further identified, also explaining the relationship between the latter and the aforementioned fairness principle. The second issue addressed by the Supreme Court concerns the role assigned to the statutory auditors of listed banks in connection to their duty to verify the organisation of internal controls. The analysis moves from the relationship among the regulations governing this duty of surveillance, in order to understand whether the tasks entrusted to the board of statutory auditors change with the change of the company type. A further step regards the modalities for the exercise of control over the internal control system by the statutory auditors, who behave in different ways depending on whether the company is closed (or listed) or a bank, due to the existence of corporate control functions that are mandatory only in the last. Finally, the decision examines the issue of the board of statutory auditors’ responsibility in the event that they avail themselves of external collaboration: in particular, with regard to the choice of the controllers to entrust a third party with the task of supervising the set-ups adequacy
articolo
2020
La decisione in commento offre vari spunti d’analisi in materia di governance di banche quotate. Essa suggerisce, innanzitutto, una riflessione in termini generali sul significato del principio di correttezza ex art. 2403 c.c., là dove afferma che esso sia volto non solo a tutela degli interessi degli azionisti, ma anche degli investitori. In particolare, si tratta di definire se tale principio possa essere ricondotto al dovere di diligenza o se si configuri quale clausola generale separata. A tale scopo si deve ulteriormente individuare il contenuto del dovere degli amministratori di predisporre assetti adeguati, chiarendo altresì il rapporto tra quest’ultimo e il menzionato principio di correttezza. Il secondo tema affrontato dalla Suprema Corte è quello relativo al ruolo affidato ai sindaci di società bancarie quotate in relazione al loro dovere di verifica dell’organizzazione dei controlli interni. L’analisi muove, pertanto, dal rapporto tra normative che disciplinano tale dovere di vigilanza, al fine di comprendere se i compiti affidati al collegio sindacale mutino al mutare della tipologia di società. Un ulteriore passaggio attiene alle modalità di esercizio del controllo da parte dei sindaci sul sistema dei controlli interni, che si atteggia in modalità differenti a seconda che si tratti di società chiusa (ovvero quotata) o invece di banca, a causa dell’esistenza delle funzioni aziendali di controllo che sono obbligatorie solo in quest’ultime. La sentenza, da ultimo, esamina il tema della responsabilità del collegio sindacale nel caso che questo si avvalga di collaborazioni esterne: in particolare, per quanto riguarda la scelta dell’organo di controllo di affidare a un terzo il proprio compito di vigilare sull’adeguatezza degli assetti.
Ghilardi, Miriam
(2020). I principi di corretta amministrazione e di adeguatezza dell'assetto organizzativo e i doveri di vigilanza dei sindaci di banche sul sistema dei controlli interni [journal article - articolo]. In BANCA BORSA TITOLI DI CREDITO. Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/185418
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