È controversa l'individuazione delle condizioni necessarie per la variazione unilaterale del tasso di interesse compensativo dei buoni fruttiferi postali, nel corso del rapporto e sulla base di un decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 173, comma 1, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156. Nel dettaglio, secondo un primo orientamento, l'art. 173, comma 1°, incide in modo diretto sul contenuto disciplinare del contratto stipulato con l'investitore, venendo a costituirne parte integrante, sì che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale è condizione sufficiente per la variazione dei tassi di interesse. A questo si contrappone un secondo orientamento, secondo il quale, per un verso, il potere di modifica unilaterale delle condizioni economiche dell'investimento entra a far parte del contenuto contrattuale solamente in ragione di un'apposita previsione nel contesto del contratto; per l'altro, l'applicazione del nuovo tasso di interesse resta subordinata alla messa a disposizione negli uffici postali aperti al pubblico delle tabelle recanti i tassi aggiornati. La questione ha rilevanza di massima importanza e di novità, vista la diffusione dell'investimento in buoni fruttiferi postali e la mancanza di precedenti specifici della giurisprudenza di legittimità. Per queste ragioni, la Corte rimette la causa al Primo presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374 c.p.c. (1).

(2019). Il "ritorno" dei buoni fruttiferi postali al cospetto delle sezioni unite della Corte di Cassazione . In IL CASO. Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/226430

Il "ritorno" dei buoni fruttiferi postali al cospetto delle sezioni unite della Corte di Cassazione

Costa, Sebastiano
2019-01-01

Abstract

È controversa l'individuazione delle condizioni necessarie per la variazione unilaterale del tasso di interesse compensativo dei buoni fruttiferi postali, nel corso del rapporto e sulla base di un decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 173, comma 1, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156. Nel dettaglio, secondo un primo orientamento, l'art. 173, comma 1°, incide in modo diretto sul contenuto disciplinare del contratto stipulato con l'investitore, venendo a costituirne parte integrante, sì che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale è condizione sufficiente per la variazione dei tassi di interesse. A questo si contrappone un secondo orientamento, secondo il quale, per un verso, il potere di modifica unilaterale delle condizioni economiche dell'investimento entra a far parte del contenuto contrattuale solamente in ragione di un'apposita previsione nel contesto del contratto; per l'altro, l'applicazione del nuovo tasso di interesse resta subordinata alla messa a disposizione negli uffici postali aperti al pubblico delle tabelle recanti i tassi aggiornati. La questione ha rilevanza di massima importanza e di novità, vista la diffusione dell'investimento in buoni fruttiferi postali e la mancanza di precedenti specifici della giurisprudenza di legittimità. Per queste ragioni, la Corte rimette la causa al Primo presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374 c.p.c. (1).
2019
Costa, Sebastiano
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