La nota sulla riserva di amministrazione nella gestione del debito pubblico, trae spunto da una pronuncia della Corte dei conti del Lazio in tema di derivati. La sentenza costituisce l’occasio, per affrontare il tema sostanziale relativo alle (eventuali) limitazioni all’utilizzo di strumenti finanziari aleatori da parte delle pubbliche amministrazioni, e quello processuale, dei limiti che incontra il giudice nel sindacato sulla validità/liceità delle operazioni negoziali e finanziarie compiute dalla p.a.. Esclusa l’operatività della regola del nec ultra vires per l’attività negoziale delle p.a., nel contributo ci si interroga sulla possibilità di rinvenire limiti all’uso di forme contrattuali rischiose o speculative, attraverso la deduzione del vizio di eccesso di potere ovvero attraverso il giudizio di meritevolezza ex art. 1322 co. 2 c.c.
(2018). La “riserva” di amministrazione nella gestione del debito pubblico (dello Stato) e i conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale della Corte dei Conti. Nota a Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n.346 del 15.6.2018 . In FEDERALISMI.IT. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/239122
La “riserva” di amministrazione nella gestione del debito pubblico (dello Stato) e i conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale della Corte dei Conti. Nota a Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n.346 del 15.6.2018
Caldarelli, Sonia
2018-01-01
Abstract
La nota sulla riserva di amministrazione nella gestione del debito pubblico, trae spunto da una pronuncia della Corte dei conti del Lazio in tema di derivati. La sentenza costituisce l’occasio, per affrontare il tema sostanziale relativo alle (eventuali) limitazioni all’utilizzo di strumenti finanziari aleatori da parte delle pubbliche amministrazioni, e quello processuale, dei limiti che incontra il giudice nel sindacato sulla validità/liceità delle operazioni negoziali e finanziarie compiute dalla p.a.. Esclusa l’operatività della regola del nec ultra vires per l’attività negoziale delle p.a., nel contributo ci si interroga sulla possibilità di rinvenire limiti all’uso di forme contrattuali rischiose o speculative, attraverso la deduzione del vizio di eccesso di potere ovvero attraverso il giudizio di meritevolezza ex art. 1322 co. 2 c.c.File | Dimensione del file | Formato | |
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