La malattia professionale è indennizzabile ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione. Ciò che importa è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa.
(2022). Giurisprudenza commentata: Cassazione, sez. lavoro, 11 ottobre 2022, n. 29515 . In RU. RISORSE UMANE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/252712
Giurisprudenza commentata: Cassazione, sez. lavoro, 11 ottobre 2022, n. 29515
Crepaldi, Gabriella
2022-01-01
Abstract
La malattia professionale è indennizzabile ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione. Ciò che importa è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa.File | Dimensione del file | Formato | |
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