L’azione di recupero del credito ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 prescinde dall’azione spettante alla Corte dei conti, così come disciplinata dal successivo comma 7-bis, la quale fa riferimento al caso di mancato versamento dei compensi percepiti dall’indebito precettore per attività lavorative non autorizzate, idoneo a configurare l’ipotesi di danno erariale. L’obbligo di restituzione di tali crediti si presenta quale legittima conseguenza prescritta all’interno della stessa disposizione di legge, intesa nella forma di diffida ad adempiere al pagamento di un determinato importo e non, dunque, fonte di pretesa risarcitoria.
(2023). Giurisprudenza commentata: Cons. Stato, sez. VII, 13 gennaio 2022, n. 451 . In RU. RISORSE UMANE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/252770
Giurisprudenza commentata: Cons. Stato, sez. VII, 13 gennaio 2022, n. 451
Crepaldi, Gabriella
2023-01-01
Abstract
L’azione di recupero del credito ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 prescinde dall’azione spettante alla Corte dei conti, così come disciplinata dal successivo comma 7-bis, la quale fa riferimento al caso di mancato versamento dei compensi percepiti dall’indebito precettore per attività lavorative non autorizzate, idoneo a configurare l’ipotesi di danno erariale. L’obbligo di restituzione di tali crediti si presenta quale legittima conseguenza prescritta all’interno della stessa disposizione di legge, intesa nella forma di diffida ad adempiere al pagamento di un determinato importo e non, dunque, fonte di pretesa risarcitoria.File | Dimensione del file | Formato | |
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