Per nuova prova indispensabile, anche ai sensi dell’art. 1, comma 59, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, deve intendersi quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

(2023). Giurisprudenza commentata: Cassazione civile, sez. lav., 10 gennaio 2023, n. 401 . In RU. RISORSE UMANE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/252771

Giurisprudenza commentata: Cassazione civile, sez. lav., 10 gennaio 2023, n. 401

Crepaldi, Gabriella
2023-01-01

Abstract

Per nuova prova indispensabile, anche ai sensi dell’art. 1, comma 59, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, deve intendersi quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
2023
Crepaldi, Gabriella
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