I permessi introdotti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, previsti per l’assistenza ad un familiare disabile, giustificano l’assenza dal lavoro in relazione causale diretta con la necessità di svolgere tali funzioni assistenziali. Non può dunque essere contestato al lavoratore l’allontanamento dal domicilio del disabile durante il giorno se il permesso è stato richiesto per coprire il turno notturno di assistenza

(2023). Giurisprudenza commentata: Cassazione civile, sez. lav., 25 gennaio 2023, n. 2235 . In RU. RISORSE UMANE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/252772

Giurisprudenza commentata: Cassazione civile, sez. lav., 25 gennaio 2023, n. 2235

Crepaldi, Gabriella
2023-01-01

Abstract

I permessi introdotti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, previsti per l’assistenza ad un familiare disabile, giustificano l’assenza dal lavoro in relazione causale diretta con la necessità di svolgere tali funzioni assistenziali. Non può dunque essere contestato al lavoratore l’allontanamento dal domicilio del disabile durante il giorno se il permesso è stato richiesto per coprire il turno notturno di assistenza
2023
Crepaldi, Gabriella
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