La Corte di Cassazione esamina la vicenda relativa ad una separazione giudiziale di coniugi e, nello specifico, il provvedimento ex art. 708 c.p.c., con cui il Presidente del Tribunale aveva posto a carico del coniuge separato la corresponsione di una somma di denaro per il mantenimento della figlia minorenne. Tale obbligo era rimasto inadempiuto e, perciò, era stato chiesto ed emesso decreto ingiuntivo a carico del coniuge inadempiente il quale aveva proposto successiva opposizione. I giudici, in sede di legittimità, confermano la parziale riforma della sentenza di primo grado con cui era stata revocata l'ingiunzione e avallano, in tal modo, orientamento già espresso in sede di legittimità a mente del quale la pronuncia presidenziale ex art. 708 c.p.c. ha una propria efficacia esecutiva sicché, laddove in essa siano poste a carico dell'ex coniuge delle spese già quantificate nel loro ammontare, non è richiesto un successivo titolo per la messa in esecuzione. Solo quando le somme dovute siano state genericamente indicate nell'ordinanza presidenziale, vi è la necessità - secondo la Corte - di acquisire un titolo esecutivo che verifichi la sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l'insorgenza dell'obbligo di esborso e ne quantifichino l'ammontare.
Efficacia del provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c. - a commento di Cass. 24 febbraio 2011 n. 4543
GIORGETTI, Mariacarla
2011-01-01
Abstract
La Corte di Cassazione esamina la vicenda relativa ad una separazione giudiziale di coniugi e, nello specifico, il provvedimento ex art. 708 c.p.c., con cui il Presidente del Tribunale aveva posto a carico del coniuge separato la corresponsione di una somma di denaro per il mantenimento della figlia minorenne. Tale obbligo era rimasto inadempiuto e, perciò, era stato chiesto ed emesso decreto ingiuntivo a carico del coniuge inadempiente il quale aveva proposto successiva opposizione. I giudici, in sede di legittimità, confermano la parziale riforma della sentenza di primo grado con cui era stata revocata l'ingiunzione e avallano, in tal modo, orientamento già espresso in sede di legittimità a mente del quale la pronuncia presidenziale ex art. 708 c.p.c. ha una propria efficacia esecutiva sicché, laddove in essa siano poste a carico dell'ex coniuge delle spese già quantificate nel loro ammontare, non è richiesto un successivo titolo per la messa in esecuzione. Solo quando le somme dovute siano state genericamente indicate nell'ordinanza presidenziale, vi è la necessità - secondo la Corte - di acquisire un titolo esecutivo che verifichi la sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l'insorgenza dell'obbligo di esborso e ne quantifichino l'ammontare.Pubblicazioni consigliate
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