La risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore è soggetta all’applicazione, in via analogica, delle disposizioni fissate dall’art. 1526 cod. civ. ove si tratti di leasing c.d. traslativo; pertanto, da un lato, il venditore deve restituire i canoni riscossi, dall’altro, ha diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Dall’applicazione dell’art. 1526, comma 2, c.c., in caso di risoluzione del contratto per l’inadempimento del compratore, discende il potere del giudice di ridurre l’indennità convenuta «secondo le circostanze», da intendersi in relazione all’individuazione di una eccessiva sproporzione tra l’ammontare delle rate riscosse ed il contenuto della pretesa risarcitoria che spetterebbe, allo scopo di prevenirla. Tale contributo si sofferma in particolare sulla facoltà del giudice di ridurre l’ammontare della clausola penale incidendo in via equitativa sull’equilibrio tra le parti.

(2009). Risoluzione per inadempimento e riduzione ex officio della clausola penale nel leasing . In LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/262990

Risoluzione per inadempimento e riduzione ex officio della clausola penale nel leasing

Nocera, Ivan Libero
2009-01-01

Abstract

La risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore è soggetta all’applicazione, in via analogica, delle disposizioni fissate dall’art. 1526 cod. civ. ove si tratti di leasing c.d. traslativo; pertanto, da un lato, il venditore deve restituire i canoni riscossi, dall’altro, ha diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Dall’applicazione dell’art. 1526, comma 2, c.c., in caso di risoluzione del contratto per l’inadempimento del compratore, discende il potere del giudice di ridurre l’indennità convenuta «secondo le circostanze», da intendersi in relazione all’individuazione di una eccessiva sproporzione tra l’ammontare delle rate riscosse ed il contenuto della pretesa risarcitoria che spetterebbe, allo scopo di prevenirla. Tale contributo si sofferma in particolare sulla facoltà del giudice di ridurre l’ammontare della clausola penale incidendo in via equitativa sull’equilibrio tra le parti.
2009
Nocera, Ivan Libero
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