La Corte di Giustizia UE, a pochi anni di distanza dal caso Azzorre, con la sentenza Gibilterra è intervenuta nuovamente sulla nozione di aiuto di Stato, ampliandone l’ambito di applicazione. La riforma fiscale proposta da Gibilterra è stata ritenuta dalla Corte selettiva dal punto di vista materiale, poiché da una sua applicazione sostanziale andava a favorire le società offshore. L’elemento di novità consiste nel fatto che la Corte, in questo caso, per la prima volta ha esteso la portata dell’art. 107 TFUE al confronto tra un soggetto che investe nel territorio di residenza e un residente che invece opta per investire in Paesi diversi da quello di residenza, nel caso in cui sia il primo a subire un trattamento di sfavore. La nozione di selettività, in precedenza, era stata intesa solo come divieto di un trattamento di favore nei confronti delle imprese che producevano il loro reddito nello Stato di residenza rispetto a quelle estere anche solo potenzialmente concorrenti. Il concetto di selettività viene ora allargato alla situazione speculare, cioè al divieto di alleggerire il carico fiscale delle imprese che producono redditi all’estero rispetto a quelle che realizzano i loro redditi sul territorio di residenza. Nella sostanza, questa sentenza rappresenta un’applicazione del principio di uguaglianza tributaria in senso sostanziale in materia di aiuti di Stato. In questo contesto e in attesa di ulteriori sviluppi, il limite attuale alla competitività in Europa sembrerebbe essere quindi rappresentato dall’uguaglianza, ovverosia dall’uguale trattamento di situazioni comparabili.
La sentenza Gibilterra: un’applicazione del principio di eguaglianza sostanziale in materia tributaria? (Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sent. 15 novembre 2011, procedimenti riuniti C-106/09 P e C-107/09 P – Pres. Skouris, Rel. Von Danwitz, Avv. Gen. N. Jääskinen)
MORETTI, Marcello
2013-01-01
Abstract
La Corte di Giustizia UE, a pochi anni di distanza dal caso Azzorre, con la sentenza Gibilterra è intervenuta nuovamente sulla nozione di aiuto di Stato, ampliandone l’ambito di applicazione. La riforma fiscale proposta da Gibilterra è stata ritenuta dalla Corte selettiva dal punto di vista materiale, poiché da una sua applicazione sostanziale andava a favorire le società offshore. L’elemento di novità consiste nel fatto che la Corte, in questo caso, per la prima volta ha esteso la portata dell’art. 107 TFUE al confronto tra un soggetto che investe nel territorio di residenza e un residente che invece opta per investire in Paesi diversi da quello di residenza, nel caso in cui sia il primo a subire un trattamento di sfavore. La nozione di selettività, in precedenza, era stata intesa solo come divieto di un trattamento di favore nei confronti delle imprese che producevano il loro reddito nello Stato di residenza rispetto a quelle estere anche solo potenzialmente concorrenti. Il concetto di selettività viene ora allargato alla situazione speculare, cioè al divieto di alleggerire il carico fiscale delle imprese che producono redditi all’estero rispetto a quelle che realizzano i loro redditi sul territorio di residenza. Nella sostanza, questa sentenza rappresenta un’applicazione del principio di uguaglianza tributaria in senso sostanziale in materia di aiuti di Stato. In questo contesto e in attesa di ulteriori sviluppi, il limite attuale alla competitività in Europa sembrerebbe essere quindi rappresentato dall’uguaglianza, ovverosia dall’uguale trattamento di situazioni comparabili.File | Dimensione del file | Formato | |
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