La questione centrale affrontata dalla Corte europea si rinviene nella determinazione della latitudine delle forme di tutela del diritto alla vita come sancito nell’art. 2 CEDU. Tale diritto racchiude, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, uno dei valori fondamentali delle società democratiche, rientrando nel cd. «nocciolo duro» dei principi affermati nella Convenzione ai quali non è possibile derogare neppure in caso di emergenza (Corte EDU sent. 27-9-1995, McCann e al. c. Regno Unito, ric. n. 18984/91, par. 146-147), anche perché esso costituisce il fondamento della possibilità di godimento di ogni altro diritto fondamentale (Corte EDU, sent. 29-4-2002, Pretty c. Regno Unito, ric. n. 2346/02, par. 37).
La procedura come forma di tutela della vita
ROSSI, Stefano
2015-09-01
Abstract
La questione centrale affrontata dalla Corte europea si rinviene nella determinazione della latitudine delle forme di tutela del diritto alla vita come sancito nell’art. 2 CEDU. Tale diritto racchiude, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, uno dei valori fondamentali delle società democratiche, rientrando nel cd. «nocciolo duro» dei principi affermati nella Convenzione ai quali non è possibile derogare neppure in caso di emergenza (Corte EDU sent. 27-9-1995, McCann e al. c. Regno Unito, ric. n. 18984/91, par. 146-147), anche perché esso costituisce il fondamento della possibilità di godimento di ogni altro diritto fondamentale (Corte EDU, sent. 29-4-2002, Pretty c. Regno Unito, ric. n. 2346/02, par. 37).File | Dimensione del file | Formato | |
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