La nozione di «programma», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), deve essere interpretata nel senso che comprende la messa a disposizione, in un sottodominio del sito Internet di un quotidiano, di filmati di breve durata consistenti in brevi sequenze estratte da notizie locali, sportive o di intrattenimento. L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2010/13, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della valutazione dell’obiettivo principale di un servizio di messa a disposizione di filmati offerto nell’ambito della versione elettronica di un quotidiano, occorre esaminare se detto servizio abbia in quanto tale un contenuto ed una funzione autonomi rispetto a quelli dell’attività giornalistica del gestore del sito Internet in questione, e non costituisca solamente un complemento inscindibile da tale attività, in particolare per i legami che l’offerta audiovisiva presenta con l’offerta testuale.
Titolo: | Verso l'assimilazione della figura dell'editore on-line a quella di fornitore di servizi di media audiovisivi |
Tutti gli autori: | Sammarco, Pieremilio |
Data di pubblicazione: | 2016-01 |
Abstract (ita): | La nozione di «programma», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), deve essere interpretata nel senso che comprende la messa a disposizione, in un sottodominio del sito Internet di un quotidiano, di filmati di breve durata consistenti in brevi sequenze estratte da notizie locali, sportive o di intrattenimento. L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2010/13, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della valutazione dell’obiettivo principale di un servizio di messa a disposizione di filmati offerto nell’ambito della versione elettronica di un quotidiano, occorre esaminare se detto servizio abbia in quanto tale un contenuto ed una funzione autonomi rispetto a quelli dell’attività giornalistica del gestore del sito Internet in questione, e non costituisca solamente un complemento inscindibile da tale attività, in particolare per i legami che l’offerta audiovisiva presenta con l’offerta testuale. |
Nelle collezioni: | 1.1.04 Note a sentenza - Case comments |
File allegato/i alla scheda:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
verso l'assimilazione della figura dell'editore on-line a quella di fornitore di servizi di media audiovisivi.pdf | publisher's version - versione editoriale | Licenza default Aisberg | Testo non consultabile |